Il Mef ha evidenziato che gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica. Una circolare della Fofi riepiloga tutte le indicazioni in materia. I fornitori dovranno trasmettere le fatture all’Ordine attraverso il servizio SDI. che la fattura elettronica dovrà essere accettata o rifiutata dall’Ordine tramite il servizio SDI entro 15 gg dalla ricezione; decorso tale termine si considera ricevuta.
19 FEB – La Legge n. 244/2007 (articolo 1, commi 209-214) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. In base al complesso delle disposizioni che disciplinano tale materia l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 1854 del 27-10-2014 ha evidenziato che gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.
In particolare, tale obbligo comporta che:
– dal 31 marzo 2015 gli Ordini non potranno più accettare fatture che siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (di seguito “servizio SDI”);
– entro il 30 giugno 2015 dovrà essere effettuato il pagamento delle fatture emesse in forma cartacea e trasmesse entro il 30 marzo;
– dal 1 luglio 2015 non sarà possibile procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento fiscale in forma elettronica conforme alle indicazioni sotto evidenziate;
I fornitori dovranno trasmettere le fatture all’Ordine attraverso il servizio SDI. che la fattura elettronica dovrà essere accettata o rifiutata dall’Ordine tramite il servizio SDI entro 15 gg dalla ricezione; decorso tale termine si considera ricevuta.
Si evidenzia che la fattura elettronica dovrà essere accettata o rifiutata dall’Ordine tramite il servizio SDI entro 15 gg dalla ricezione; decorso tale termine si considera ricevuta. In particolare si precisa che:
1. con l’accettazione entro il suddetto termine l’Ordine comunica la regolarità formale della fattura elettronica al servizio SDI, che invia automaticamente una “notifica di esito” al fornitore. Se successivamente dovesse emergere un’irregolarità della fornitura, la fattura elettronica dovrà essere contestata con una nota scritta indirizzata al fornitore, nella quale si dovrà chiedere l’emissione di una nota di credito a storno della fattura stessa;
2. con il rifiuto entro il suddetto termine l’Ordine, fornendone motivazione, comunica l’irregolarità della fattura elettronica al servizio SDI, che invia automaticamente uno “scarto di esito” al fornitore;
3. se entro il suddetto termine l’Ordine non dovesse accettare o rifiutare la fattura elettronica, il servizio SDI invia automaticamente al fornitore e all’Ordine stesso una “notifica di decorrenza termini” per la quale il sistema considera ricevuta tale fattura. Appare opportuno precisare che la “notifica di decorrenza termini” non ha alcuna implicazione sulla verifica della correttezza e sulla successiva gestione della fattura elettronica da parte dell’Ordine, che potrà contestare, con una nota scritta indirizzata al fornitore, l’eventuale irregolarità e chiedere l’emissione di una nota di credito a storno di tale fattura.
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